Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2938/2017, approva un risarcimento di 100mila euro alla madre di un bambino disabile, affetto da una grave paralisi cerebrale. Il padre, nonostante il riconoscimento del figlio, si è sempre rifiutato di prendersene cura e di vederlo, se non per due occasioni all’anno. La madre, agendo anche in veste di amministratrice di sostegno del figlio disabile, decide quindi di procedere con la domanda di risarcimento.
La somma totale di 100mila euro deriva principalmente da due danni:
Il padre viene citato in giudizio dalla donna per l’inadempimento degli obblighi di mantenimento del figlio. Lo condannano così a dover rimborsare tutte le spese sostenute dalla donna dall’anno di nascita de figlio sino al 2012, quando il padre versa la prima quota di mantenimento. Il Tribunale di Milano riconosce quindi una quota di rimborso per il mantenimento di 60mila euro. Di questo totale, 25mila sono per le spese sanitarie che la madre ha dovuto sostenere per curare la patologia di cui il figlio soffriva.
Questo risarcimento, dovuto all’assenza affettiva del padre, si rivela necessario, perché considerato causa principale dei problemi che il figlio disabile riscontra.
Il Tribunale di Milano considera la figura di entrambi i genitori necessaria al fine di una sana ed equilibrata crescita del figlio. Questa assenza paterna viene classificata come un illecito civile riconducibile all’articolo 2043 del codice civile: il rifiuto del padre, infatti, viene visto come una violazione degli obblighi di assistenza morale, di cura e di crescita dei propri figli. Questi aspetti sono più importanti, considerando la disabilità del figlio ed il bisogno, sia economico che morale, a causa della sua patologia, ancora più accentuato.
Il Collegio Peritale ha accertato che, nonostante le problematiche dovute alla patologia di cui è affetto, il ragazzo ha saputo sviluppare una sensibilità emotiva accentuata. Tramite questa ha saputo percepire l’assenza del padre risentendone emotivamente e psicologicamente, in modo ancora più accentuato rispetto a soggetti privi di questa disabilità. Il ragazzo, oltre alla sua infermità somatosensoriale connatale, ha riscontrato uno sviluppo psichico negativo, a causa del comportamento negativo paterno.
Il padre del ragazzo ha saputo solo dimostrare odio ed astio per il figlio, motivato dalla disabilità dello stesso, evitando ogni contatto con il ragazzo. Questo fatto illecito ha rappresentato una grande influenza negativa, impossibile da compensare con la presenza di una sola figura genitoriale, in questo caso la madre, o dai parenti prossimi. La mancanza del padre non è considerata compensabile nemmeno con il dovuto sostegno economico.
Il risarcimento alla madre viene quindi considerato lecito e giusto. Secondo l’articolo 1226 c.c., la liquidazione del risarcimento non ha quantificazione monetaria e fa riferimento alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tabelle redatte dall’Osservatorio di Milano.
È stato così approvato, non essendoci un decesso della figura paterna, cioè una perdita definitiva del genitore, un risarcimento del totale di 100mila euro.