Capita frequentemente, soprattutto nei matrimoni misti, che, in seguito alla separazione dei coniugi, uno dei due decida il trasferimento all’estero per svariati motivi.
Quando non vi è la prole, il trasferimento all’estero in questa ipotesi non può essere in alcun modo vietato dall’ex coniuge. Accade spesso, infatti, che nell’accordo di separazione venga inserita una clausola con la quale i coniugi si promettono reciprocamente di rilasciarsi i rispettivi passaporti impegnandosi a compiere qualsiasi attività che dovesse essere richiesta dalle autorità competenti.
Diversa è la situazione qualora dalla coppia siano nati dei figli. In questo caso non bisogna tenere conto solo della legge ma è doveroso valutare la serenità e il benessere del minore. Per affrontare questo argomento è necessario fare una distinzione tra affidamento esclusivo ad uno dei coniugi e affidamento congiunto.
Nell’ambito dell’affidamento esclusivo, non vi è un divieto al cambio di residenza del genitore affidatario, il quale ha diritto di stabilire la propria residenza all’estero e di portare con sé il figlio minore.
Lo prevede espressamente l’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 insieme a varie pronunce della Suprema Corte (Cass. Pen. 29 luglio 2008 n. 31717) che hanno considerato legittimo l’esercizio del diritto dell’affidatario di cambiare la propria residenza.
Il genitore non affidatario non può impedire che il genitore affidatario porti con sé il minore all’estero stabilendone la residenza. Non può nemmeno pretendere l’immediato rientro del minore nello Stato. Il suo “potere” è limitato alla richiesta presso l’autorità competente di adoperarsi affinché egli possa esercitare il proprio diritto di visita senza ostacoli.
Nella situazione in cui, invece, a trasferirsi con il minore sia il genitore avente solo il diritto di visita, il genitore affidatario potrà validamente rivolgersi al Tribunale competente per ottenere il ritorno in patria del minore.
Nel caso dell’affidamento congiunto, in passato sono sorti alcuni dubbi sulla possibilità del trasferimento all’estero di uno dei coniugi. Il problema risiede nel potere condiviso da entrambi i genitori circa le decisioni riguardanti il minore. In definitiva è il Giudice a valutare la situazione scegliendo la soluzione più consona per il minore.
“[…] la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse del figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento; sotto altro profilo, potendo detta distanza incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l’abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all’interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell’affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l’esercizio dell’affidamento condiviso anche da parte dell’altro genitore e il legame del minore con tale genitore“. Cassazione Civile, Sezione VI, n.24526/2010.
Nei casi di trasferimento all’estero, è sempre da preferire un accordo dei coniugi soprattutto se genitori. A fronte di contrasto, il trasferimento all’estero da parte di uno dei due coniugi, si può comunque effettuare, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. E’ compito del Giudice trovare la soluzione più idonea alla tutela del minore, fermo restando il dovere dei genitori nel valutare le esigenze dei propri figli. Il trasferimento comporta un cambio non solo di residenza ma di tutte le abitudini del minore. Si pensi all’ambito culturale, familiare e territoriale in cui il minore è cresciuto! E’ giusto assecondare i propri desideri ma questi devono essere pensati e ponderati in relazione ai figli.