Sul web si svolgono molte attività e, piano piano, anche in questa realtà emerge la dimensione dei tradimenti online. Cosa comporta in termini di separazione?
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 12 aprile 2013, n.8929
MASSIMA
“La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.”
La sentenza citata risolve il caso di due coniugi. È stato deciso di sollevare la partner fedifraga dall’addebito di separazione per mancanza di “prove concrete”, circa la relazione di infedeltà coniugale instauratasi tra la moglie ed un “amante virtuale”. Non si erano verificate le condizioni che ledono la dignità, l’onore e recano offesa al partner.
In realtà ciò che emerge dalla sentenza è una dimensione più ampia che tocca l’argomento di una realtà estesa ed aumentata. Il tradimento non è “cogliere le persone sul fatto”. I tradimenti online si trovano sul web, nelle chat, nei profili dei Social, nei messaggi. Si parla di “tradire” ma il collegamento si allarga rispetto ai pensieri stereotipati diffusi. Ora diventa un meccanismo più sottile che prende vita nel virtuale.
Riprendendo l’art. 151 c.c., esso ci dice: “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. Fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto. A quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
I doveri di riferimento sono la fedeltà reciproca, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione familiare e la coabitazione.
Nel caso in cui si verifichino “tradimenti online” quindi esuli da rapporti sessuali è ammissibile l’addebito a chi “tradisce”? Nella vicenda indicata, la moglie non ha dovuto versare l’addebito della separazione. Ma, come riportato nella massima, è valutabile di caso in caso. Poiché, relazioni con estranei che comportino evidenti sospetti di infedeltà. E che vadano a minare l’onore e la dignità del partner, sono da considerarsi in opposizione e contrasto con i doveri di coppia.