La riforma tanto discussa circa le modifiche al codice penale è legge. I punti più caldi di questa riforma sono relativi
Il termine di prescrizione costituisce un punto cruciale della legge approvata che vede il concetto di “ragionevole durata del processo” mancare. Per i reati commessi dopo l’entrata in vigore di tale riforma, il processo è allungato di 18 mesi, per via dell’introduzione della sospensione di prescrizione di detto periodo, dopo la sentenza di condanna sia in primo grado che in appello. Quando vi è assoluzione, la sospensione non vale e il periodo è ricalcolato; anche per i reati di corruzione i tempi di prescrizione vengono allungati. Nel caso di reati contro minori, i termini di prescrizione sono sospesi sino a quando la vittima non ha compiuto 18 anni.
Per i reati perseguibili a querela, il giudice potrà estinguere il reato stesso qualora, sentite le parti coinvolte, l’imputato risarcisce integralmente la vittima ed elimina, per quanto possibile, le conseguenze prodotte dal fatto commesso.
Per alcune tipologie di reati, da quelli a stampo predatorio (rapine in abitazioni) a quelli di scambio di voto politico – mafioso, è previsto un aumento della pena.
Sono state apportate modifiche importanti sulla possibilità e la validità dei ricorsi in Cassazione, è stata introdotta la possibilità di patteggiamento in Appello e, sono state scadenziate in tempi “stretti” le tappe da seguire per concludere le indagini senza che l’iter procedurale sia eccessivamente lungo. Anche le intercettazioni sono state soggette a modifica in tema di privacy per evitare che vengano diffuse informazioni non utili ai fini del processo e delle indagini. Le modalità di detenzione e la possibilità di richieste per il reinserimento e la rieducazione sono state semplificate, escludendo i soggetti che hanno commesso reati gravi e considerati pericolosi.