Chi causa un incidente o viene semplicemente fermato per essere sottoposto ad un controllo e si rileva la possibile presenza di tasso alcolemico, la giurisprudenza interviene per garantire la corretta somministrazione della prova dell’alcool-test.
La giurisprudenza ha dei riferimenti molto chiari ed indicativi (Cass. sent. n. 47587/17 del 16.10.2017) su cosa deve contenere il verbale eseguito dai poliziotti che fermano un automobilista e lo intimano di sottoporsi alla prova del palloncino ed all’alcool test (probabilmente la guida in strada faceva già sospettare di uno stato di lucidità dell’automobilista precario o, addirittura si è in presenza di un incidente!).
Nello specifico il verbale deve contenere la seguente annotazione scritta (e non è sufficiente che la stessa sia fornita solo verbalmente) riferita all’automobilista:
«[l’automobilista] viene invitato a nominare un proprio difensore di fiducia».
La prova del palloncino e l’alcool test possono essere svolti solo con l’avviso scritto riguardante la chiamata del proprio avvocato, pena la nullità del verbale e delle conseguenti multe e sanzioni penali.
Ovviamente la giurisprudenza rende noto che la nullità della prova (ossia la mancanza dell’avviso scritto nel verbale, a chiamare il proprio difensore di fiducia) deve essere fatta valere dall’automobilista colpevole subito o comunque entro e non oltre l’emissione della sentenza di Primo grado.
Una persona chiaramente puo’ assumere farmaci per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato, per la propria salute. Ogni farmaco è accompagnato dal foglietto illustrativo che ne descrive le proprietà, i principi attivi e le controindicazioni con gli effetti collaterali annessi. Se la persona viene fermata per alcool test o prova del palloncino e, risulta positiva non può sgravarsi dal titolo di colpa semplicemente riferendo l’assunzione di farmaci. Lo sgravio della responsabilità e del titolo di colpa infatti, sarà possibile solamente attraverso precise dimostrazioni:
Con queste dimostrazioni si avrebbe l’assoluzione dal reato (riferimento giurisprudenziale: Cass. sent. n. 4967 del 31.01.2014).
I due casi sottoposti all’attenzione del lettore fanno riflettere sull’importanza delle prove nel caso della guida in stato di ebbrezza. sottovalutare comporta errori fatali sul piano di colpevolezza ai fini sanzionatori.