Roma, con la sentenza n. 67144 del 2016 (Giudice Velletti) e Milano, con l’Ordinanza del 27 Settembre 2016 (Giudice Buffone) aprono ad una nuova linea di pensiero, il tema della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissandolo alla prima udienza successiva alla presidenziale. Lo status di divorzio può essere chiesto già alla prima udienza della fase istruttoria, rinviando al Collegio l’emissione della sentenza non definitiva su detto status.
Questa posizione, condivisa da entrambi i Tribunali, deriva dall’analisi delle richieste dei difensori delle parti che, rinunciano ai termini del deposito delle memorie (riferimento art. 4, comma 10, L. n. 898/1970), e dalla verifica della costituzionalità in merito alla ragionevole durata del processo (art. 111 Costituzione).
L’ art. 4, comma 10, L. n. 898/1970 prevede per il ricorrente, un termine entro il quale è possibile depositare una memoria integrativa. Infatti, benché vi sia un ricorso iniziale, l’ordinanza emessa dopo l’udienza presidenziale, dà modo di presentare ulteriori richieste e domande a completamente di ciò che è stato prodotto precedentemente. Questo deposito è però facoltativo ed il ricorrente, rinunciandovi, fa valere il contenuto del ricorso iniziale.
Per il convenuto è riservato il termine per il deposito della memoria di costituzione, come da disposizione dell’articolo sopra richiamato. Anche in questo caso è una facoltà, essendoci già presente una memoria, prodotta per costituirsi nella fase presidenziale. Se non vi sono integrazioni successive entro i termini stabiliti, si considerano valide per le ulteriori fasi di giudizio le richieste e domande inziali.
In caso di rinuncia di entrambe le parti alla concessione dei termini previsti dall’art. 4, comma 10, L. 898/1970, l’ordinanza emessa dopo lo svolgimento dell’udienza presidenziale, non presenta i termini ed avvertimenti specificati nella normativa richiamata. L’immediato svolgimento della prima udienza con comparizione delle parti, rinvia al Collegio l’emissione della sentenza non definitiva dello status divorzile.
Non vi è difetto alcuno, nemmeno da un punto di vista costituzionale. L’art. 111 della Costituzione Italiana, il quale richiama la ragionevole durata del processo, è tutelato dal decorrere di un tempo sufficientemente lungo per stabilire che non possono essere ripristinati i legami affettivi. I percorsi si dividono.
La sentenza non definitiva è pronunciata ed il percorso processuale per la risoluzione delle altre questioni continua con la possibilità per gli ex – coniugi di intraprendere nuovi percorsi di vita.
Due coniugi si vogliono separare …
Se c’è l’accordo, si percorre la strada consensuale. La separazione può essere sottoscritta in Comune (nel caso in cui non ci siano figli, non si debba versare nessun pagamento o mantenimento). Può essere frutto della negoziazione assistita, quindi in presenza degli avvocati. Oppure è emessa sentenza dal Tribunale dopo una sola udienza con la comparizione delle parti. Per il divorzio si deve attendere 6 mesi.
Se non c’è accordo, la strada è quella giudiziale. Dopo la prima udienza in cui vengono dettati i provvedimenti provvisori, decorre un anno per richiedere il divorzio. Se la causa di separazione non è risolta, contemporaneamente è possibile iniziare il giudizio di divorzio.