Nei controlli fiscali il contraddittorio preventivo è al centro di un recente cambio di rotta da parte della Cassazione. La Suprema Corte mostra preferenza verso un atteggiamento cauto rispetto alla concessione piena delle garanzie di difesa del contribuente.
Da una parte vi sono il diritto di difesa, di esporre le proprie ragioni e il diritto alla buona amministrazione. Dall’altra parte si profilano l’esigenza di velocizzare l’iter delle verifiche fiscali e, di definire più efficacemente i termini del contraddittorio. L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 24823/2015), limita l’obbligo generalizzato di attivazione del dialogo con il contribuente in presenza di due condizioni:
I precedenti giurisprudenziali e le normative di riferimento spingono verso la piena tutela del contribuente. Sul dibattito e, in particolare, sulla costituzionalità o meno dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente dovrà pronunciarsi la Consulta. L’occasione è offerta, infatti, dall’ordinanza 736/2016 operata dalla CTR di Firenze, che rimette la questione alla Corte Costituzionale.
La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite , nel tentativo di comprimere l’ambito del contraddittorio preventivo, si pone in controtendenza rispetto al panorama giuridico interno e comunitario. L’articolo 6 comma 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo si fa portatore del diritto di esporre le proprie ragioni. Ciò è ribadito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questi principi sono stati precisati da varie sentenze interpretative della Corte di Giustizia. A livello interno, le stesse coordinate di diritto trovano garanzia agli articoli 24, 97 e 111 della Costituzione, nonché all’articolo 12 comma 7 L. 212/2000 appunto.
Analizzando l’ultima disposizione normativa citata, il processo verbale di constatazione va comunicato al contribuente il quale, entro sessanta giorni, può comunicare osservazioni e richieste agli uffici impositori. In mancanza del rispetto della fase del contraddittorio, l’atto è affetto da nullità.
Gli approdi della giurisprudenza e della stessa Corte Costituzionale (sent. 132/2015) si dirigono tutti verso una piena soddisfazione del contraddittorio preventivo, senza ulteriori specificazioni. Posizione condivisa anche dal legislatore, si veda la legge recante la delega fiscale 23/2014. Essa invitava il legislatore delegato a rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e a subordinare i successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale. Le stesse indicazioni sono state date dall’Agenzia delle Entrate attraverso una recente circolare (16/E/2016).
Alla luce della ricostruzione sopra fatta, emerge come la pronuncia delle Sezioni Unite (seppure degna di encomio per lo sforzo di determinatezza) squarci inaspettatamente il quadro di tutele offerte al contribuente e sempre confermato da più parti. Il diritto al pieno contraddittorio è una conquista irrinunciabile. Di qui si spiega il tumulto del mondo giuridico rispetto a paventate soluzioni restrittive e sibilline retromarce.