In tema di cartelle esattoriali, ancora una volta emerge il termine “compliance” per contribuenti e l’ente riscossore che propone “rimedi” post – 7 Dicembre 2017.
Per quanto riguarda la nuova possibilità di rientro data da Agenzia Entrate – Riscossione, ci si trova davanti ad una doppia azione recapitata ai contribuenti mediante carta da lettere…
Per i contribuenti che dovevano saldare il debito in un’unica soluzione o versare la prima rata entro il fatidico 7 Dicembre 2017 ed hanno mancato l’occasione, Agenzia Entrate – Riscossione fornisce un ulteriore strumento di aiuto. Il “rimedio” è andare indietro nel tempo e ritornare al vecchio piano di rateazione!
Chiaramente questo piano, antecedente alla domanda di rottamazione agevolata, non prevede gli sconti su sanzioni ed interessi.
Un vantaggio in tutto questo però c’è!
Chi presenta documentazione per dimostrare le gravi difficoltà economiche nell’affrontare il pagamento, potrà avere un piano di rientro distribuito in 72 o 120 rate (rispettivamente 6 anni e 10 anni).
La procedura delineata da Agenzia Entrate Riscossione per chi ha perso il diritto alla rottamazione agevolata consiste nel comunicare il debito residuo, calcolare le restanti mensilità con il valore della rata senza aggiungere ulteriori oneri.
La rateazione suggerita da questa modalità di compliance non va sprecata! Le strade giudiziali perseguite da Agenzia Entrate Riscossione possono essere più incisive e totalmente a sfavore del contribuente. Alcuni esempi sono il pignoramento presso terzi, procedimenti esecutivi, ipoteche […].
Diverso è il discorso per chi non ha presentato domanda per la rottamazione agevolata ed ha cartelle rientranti nei seguenti periodi:
Rientrano nella rottamazione-bis i contribuenti per i quali è stata rifiutata la domanda di adesione perché non avevano i requisiti corretti.