Il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività esige che, in nome di esso, ciascuno possa essere obbligato a subire un dato trattamento sanitario. Nonostante il trattamento sanitario possa importare un rischio specifico, esso non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.
Da questa premessa s’introduce il concetto di Immunità di gregge:
il principio grazie al quale un’alta percentuale di vaccinati impedisce agli agenti infettivi di circolare e scatenare epidemie
Ciò che viene riportato in apertura riguardava l’essenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/90. Sentenza che ha dato ispirazione al legislatore introducendo così la L. 210/1992, riguardante la disciplina in tema di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze derivanti da vaccinazioni obbligatorie.
Una nuova visione viene fornita dalla Sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017 dichiarando incostituzionale l’art. 1 della legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale. (per visualizzare la fonte leggere qui).
Il problema maggiore si pone nei confronti delle vaccinazioni antinfluenzali che non sono obbligatorie ma caldamente consigliate e raccomandate soprattutto ad anziani, bambini e soggetti con basse difese immunitarie. Se prima, le vaccinazioni antinfluenzali non venivano considerate in termini di “indennizzo” ove il soggetto riportava conseguenze negative, con la pronuncia della Corte Costituzionale chiunque abbia subito danni psico-fisici permanenti causati dalla vaccinazione antinfluenzale ha diritto ad essere risarcito, sempre che sia provato il nesso di causalità tra vaccino e danno.
Il cuore della sentenza della Corte Costituzionale, afferma di non fare distinzioni tra trattamenti obbligatori e trattamenti “caldamente consigliati” (dal Ministero della Salute) in virtù anche del comportamento di solidarietà sociale che emerge nei soggetti che si sottopongono a vaccinazione anti-influenzale. Perciò gli effetti negativi che si possono sviluppare in alcuni soggetti a seguito della vaccinazione non obbligatoria in questione, vanno risarciti dallo Stato che se ne assume la responsabilità dando merito comunque al benessere collettivo ed alla salvaguardia dell’immunità sociale.
L’indennizzo ha la funzione di riequilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Non rappresenta, a differenza del risarcimento, misura compensativa di un danno ingiusto. E’ piuttosto una misura di solidarietà sociale. Dagli articoli 2 e 32 Costituzione deriva l’obbligo, simmetricamente configurato in capo alla stessa collettività, di condividere, come possibile, il peso di eventuali conseguenze negative. Questa sorta di “scambio di solidarietà” è la ratio del riconoscimento dell’indennizzo anche nei casi di vaccinazione non obbligatoria.
L’estensione della prevedibilità dell’indennizzo a fronte di menomazioni psicofisiche permanenti ai vaccini antinfluenzali può così validamente sostenersi:
Alla luce di queste osservazioni, i pregiudizi derivanti da vaccino antinfluenzale legittimano all’indennizzo! Non c’è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto dalla legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare e rivolgerVi all’Avvocato Ruggiero.