In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Questo a meno che non si dimostri (spetta al condominio) che la caduta sia dovuta a fattori casuali, fattori cioè imprevisti ed imprevedibili. Un esempio può essere quello di materiale scivoloso lasciato sui gradini da terzi.
Al ricorrente spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa non custodita e l’evento lesivo da lui subìto. Questo vuol dire che il danneggiato deve dimostrare che le lesioni riportate siano state causate proprio dalla caduta dalle scale.
Per altro va considerato il fatto che le alterazioni delle scale, debbano essere tali da configurare insidia e/o essere non visibili.
La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela.
Per questa ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali. Ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio.
Per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio. Nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935).
In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali. Questo si in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia.
La motivazione si basa sulla volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati. Questo nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008).
Attenzione quindi alle condizioni della vostra scala condominiale!