In caso di rottura del rapporto coniugale, il divorzio comporta delle conseguenze sul patrimonio. Ove si giunga alla separazione giudiziale è la pronuncia della sentenza che divide i beni.
In Italia è regolato anche il trattamento di fine rapporto per cui in alcuni casi all’ex coniuge spetta il 40% del TFR maturato in costanza di matrimonio. Le cose cambiano però nel caso in cui uno dei due coniugi in corso di divorzio lavori in Svizzera.
L’avvocato che rappresenta gli interessi del coniuge italiano esercita un ruolo chiave dovendo essere a conoscenza degli istituti previdenziali svizzeri e delle complesse norme collegate al diritto internazionale, europeo, previdenziale e matrimoniale nella legislazione svizzera.
La normativa previdenziale svizzera prevede un sistema detto a tre pilastri dove il primo è obbligatorio per tutti, il secondo è obbligatorio per i lavoratori dipendenti ed è facoltativo per quelli indipendenti mentre il terzo è facoltativo per tutti.
Va da sé che a più pilastri previdenziali ci si aggancia e migliore sarà il risultato. Il codice civile svizzero disciplina nel dettaglio anche le pretese previdenziali spettanti al coniuge in fase di divorzio.
La Svizzera ha inoltre ratificato alcuni regolamenti comunitari in tema di sistemi di sicurezza sociale per cui in casi specifici vige la parità di trattamento tra i cittadini degli stati membri dell’UE ed i cittadini svizzeri.
Risulta fondamentale che l’avvocato italiano conosca la normativa di riferimento perché per riuscire a far valere un divorzio italiano in Svizzera sarà necessaria l’approvazione della domanda di delibazione.
Una volta che la sentenza di divorzio viene riconosciuta, diventa possibile per l’ex coniuge italiano percepire a conguaglio la metà delle pretese di previdenza professionale acquisite in Svizzera dal coniuge durante il matrimonio.
Si noti che la domanda di delibazione sarà rigettata nel caso in cui il Giudice italiano non si pronunci sulle questioni previdenziali dei coniugi.
Si comprende allora come sia compito dell’avvocato fare in modo che al Giudice italiano arrivi una pratica chiaramente istruita che, tenendo conto della specifica casistica, permetta di giungere al riconoscimento del previsto diritto d’oltralpe.