Essere danneggiati provoca una lesione non solo fisica ma anche psicologica. Per quanto “lieve” possa essere il danno piuttosto che “profondo”, la persona interessata evoca il diritto del risarcimento affinché economicamente (perché il risarcimento consta di un valore in termini di soldi) abbia una garanzia di riparazione del danno. La garanzia circa i soldi permette alla persona lesa di affrontare le spese per cure mediche e terapie, per coprire inoltre l’intervallo di tempo trascorso senza poter lavorare […].
Il risarcimento del danno quindi acquista un rilievo ancor più grande poiché riguarda moltissimi aspetti della vita quotidiana che, dopo la lesione, viene alterata.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Art. 2043 c.c.
Se il comportamento di soggetti terzi provoca un danno ingiusto (quindi scevro da qualsiasi norma) ad un soggetto, quest’ultimo deve essere risarcito.
Il binomio “danno ingiusto” serve a rendere evidente la differenza tra risarcimento ed indennizzo.
Il risarcimento è dovuto a chi subisce un danno derivato da un comportamento che non è vincolato a norme o leggi.
L’indennizzo invece è previsto nei casi in cui il danno è scaturito da un comportamento che di per sé non implica alcuna violazione normativa (si pensi a stati di necessità, legittima difesa …).
Viene però riconosciuta una somma che va ad equilibrare una situazione in cui vi è uno svantaggio per un determinato soggetto.
Il danno ingiusto si può verificare quando:
Il danno è risarcito quando è conseguenza immediata e diretta del comportamento che ha causato il danno stesso. Necessita di essere provato e va dimostrato il nesso causale da parte di chi richiede il risarcimento. Avanti al giudice va resa evidente la sussistenza e la quantificazione del danno stesso, in mancanza di un valore certo si fa riferimento a parametri di equità.
Se però nel linguaggio corrente si parla di “risarcimento del danno” cadendo nella generalizzazione, è bene comprendere di cosa si compone questo risarcimento!
Il risarcimento del danno è costituito da:
Danno patrimoniale (puramente matematico, monetario) che a sua volta comprende il danno emergente(le spese sostenute per le cure e per tutto ciò che altrimenti non si sarebbe speso se non fosse insorto il danno) ed il lucro cessante(il reddito perduto in virtù della presenza del danno ed anche il guadagno che si perderà se la lesione provocata dal danno sarà permanente).
Danno non patrimoniale (è l’aspetto che coinvolge la parte psicologica) comprende varie voci di danni, elenchiamole:
Le voci del danno non patrimoniale hanno ormai una mera funzione descrittiva che permette di individuare dei parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale stesso. Il risarcimento è univoco e solitamente viene liquidato il danno biologico che assorbe così il danno morale (la sofferenza propria, personale, interiore).
Non vengono fatte differenziazioni con un’eccezione però da annotare! In taluni casi il danno esistenziale può essere liquidato autonomamente rispetto al danno biologico: si pensi alle conseguenze di un fatto illecito che porti ad uno stravolgimento della vita del soggetto lesionato ed alla totale alterazione di personalità e carattere.
Tale danno quindi viene preso in considerazione in maniera autonoma secondo i criteri riconosciuti e tutelati dalla Costituzione. Il risarcimento del danno biologico, come già anticipato, riguarda la maggior parte delle richieste prevedendo una valutazione equitativa affinché il risarcimento sia flessibile e adeguato al soggetto leso interessato (tenendo conto della storia personale).
La variabile umana (i giudici sono diversi l’uno dall’altro!) è eliminata grazie alle tabelle di calcolo cui sono presenti parametri uniformati e standardizzati tant’è che in tutti i tribunali del territorio nazione sono impiegate (Tabelle del Tribunale di Milano).
L’efficacia e la validità delle tabelle meneghine hanno trovato pieno consenso da parte della Corte di Cassazione che le pone come faro per la valutazione equitativa ai fini della liquidazione del danno biologico.
È comunque possibile che il risarcimento possa essere determinato – eccezionalmente – secondo altri criteri “ad personam” purché il giudice ne dia una valida motivazione.
Per quanto riguarda la tassazione sul risarcimento, le voci soggette a tasse sono il “risarcimento lucro cessante” ed il “risarcimento per illegittimo licenziamento”; il risarcimento per invalidità o morte non è soggetto ad alcuna trattenuta fiscale.