“La querela è un atto negoziabile di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi” (Cass. n. 46282/2013)
La querela è un atto mediante il quale una persona offesa od il suo legale può manifestare la propria volontà di perseguire il fatto di reato di cui è stata vittima, chiedendo di procedere penalmente contro l’autore del reato del delitto, reato per il quale non è prevista la procedibilità d’ufficio.
La querela rappresenta quindi uno strumento mediante il quale una persona vittima può direttamente manifestare la volontà di agire contro l’autore del reato.
Il diritto di querela, secondo l’articolo 120 c.p., può essere esercitato da chiunque abbia subito un’offesa da un reato non perseguibile d’ufficio o dietro richiesta od istanza. Il diritto di querela di solito viene esercitato direttamente dalla vittima del reato. Esistono però casi in cui a nome della vittima eserciti un terzo, che può essere:
Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati, il diritto di querela può essere esercitato direttamente da loro, oppure dal genitore, tutore o curatore, anche davanti all’omessa volontà delle vittime stesse. Di norma però, salvo casi particolari, sono le vittime stesse a querelare l’autore del reato.
La persona offesa, una volta consegnata la querela, ha il diritto, in ogni momento, di rinunciarvi, firmando una dichiarazione scritta. Questa operazione prende il nome di “remissione di querela”.
Spesso “querela” e “denuncia” sono parole usate come sinonimi. In realtà persistono alcune differenze che le distinguono: la querela deve essere obbligatoriamente presentata a qualsiasi autorità competente (pubblico ministero od ufficiale di polizia giudiziaria) dalla persona offesa e questa ultima, deve dimostrare necessariamente la volontà di voler querelare l’autore del reato non perseguibile d’ufficio. La denuncia, invece, può essere presentata da chiunque venga a conoscenza di un reato commesso perseguibile d’ufficio (art. 330 c.p.); non è obbligatorio presentarla, salvo per alcuni casi per i quali diventa un dovere sporgere denuncia e, contrariamente, il soggetto che omette la denuncia, verrebbe punito penalmente (secondo l’articolo 364 c.p.).
La dichiarazione di querela deve contenere tre elementi essenziali:
La querela deve essere presentata alle autorità competenti e può essere presentata sia in forma orale (sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale ed a farlo sottoscrivere dalla parte), che in forma scritta. La querela può essere presentata dal soggetto vittima, ed in quel caso l’autorità che la riceve dovrà attestare la data ed il luogo della presentazione, dovrà provvedere all’identificazione del soggetto ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero. L’atto però può essere presentato anche tramite un soggetto terzo o spedito tramite raccomandata, previa autentica della firma. La firma viene considerata valida anche in caso essa fosse del difensore, purché la volontà della nomina del difensore sia evincibile da altre dichiarazioni presenti nell’atto.
La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal momento in cui la persona offesa ha subito il reato. Sono previsti invece 6 mesi per determinati reati, tra cui la violenza sessuale e lo stalking.
Il diritto di querela si estingue in caso di: