Non sono pochi i casi in Italia in cui una donna scopra di essere legata in matrimonio con un uomo precedentemente sposato.
Non sarebbe strano, svegliarsi una mattina, e ritrovarsi, di punto in bianco, sposata con un uomo già convolato a nozze con un’altra donna in un paese straniero.
La sensazione è ben peggiore rispetto ad un tradimento! Si realizza infatti di essere vittima e “complice” di un reato: la bigamia.
Nel codice penale italiano la bigamia è un delitto previsto dall’articolo 556 c.p. E’ una condizione criminosa in quanto la legge e la normativa italiana, tutelano l’istituzione della famiglia, considerata sede di formazione e di sviluppo dell’individuo. Si tratta di un reato e, ciò che è difeso e tutelato è il matrimonio, inteso fondamento stabile e funzionale della società familiare.
Il fenomeno è in costante aumento, data l’esponenziale crescita del numero degli immigrati in Italia, soprattutto di origine mussulmana la cui tradizione consente l’unione con più mogli. I dati, anche se non ancora confermati, documentano la presenza di circa 20.000 casi sul territorio nazionale, facendo della bigamia, non solo un reato in costante crescita, ma addirittura “tollerato” dal nostro paese.
Può accadere però che la moglie contraente matrimonio con cittadino straniero o italiano sul territorio nazionale sia ignara, e quindi non conosca, l’effettivo status dell’attuale marito.
L’articolo 556 del c.p è chiaro al riguardo, ed infatti, chiunque, pur essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili e quindi giuridicamente esistente per lo stato italiano.
Secondo quanto stabilito in una sentenza della Cassazione (Cassazione penale sez. VI 04 Dicembre 2008 n 331), persona offesa dal reato non è solo il primo coniuge del bigamo, poiché possono ritenersi offesi, tanto il primo, quanto il secondo coniuge, vittima, quest’ultimo dell’inganno. Entrambi, sono titolari di un diritto di istanza, ai sensi dell’articolo 10 c.p. In questi casi la pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il reato di bigamia viene consumato al di fuori del territorio nazionale, da cittadino italiano, la condizione di punibilità si realizza soltanto a richiesta del ministero della giustizia o su querela della persona offesa, e quindi della prima moglie (Ufficio indagini preliminari La Spezia 22 gennaio 2013 n. 12).
Bisogna operare una ulteriore distinzione in riferimento alla consumazione di tale reato:
Essendo un reato “permanente”, tale permanenza si protrae per tutto il periodo di coesistenza dei due matrimoni e, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni (con cessazione degli effetti civili), o è dichiarato nullo (con sentenza) il secondo, per bigamia.