Le informazioni raccolte e conservate nelle banche dati della polizia sono certamente importanti ma, talvolta la loro efficacia ostacola richieste di cittadini che devono richiedere o rinnovare il porto d’armi.
Questo fatto è in relazione alle informazioni riportare nel C.E.D. (Centro Elaborazione Dati): se in questa banca dati vi sono scritte informazioni che riportano iscrizioni pregiudizievoli, eventi inerenti a illeciti penali e/o amministrativi, la richiesta per il porto d’armi (non solo, uguale discorso è valido per il passaporto) è respinta.
Per fare luce su tali problematiche è necessario comprendere cosa è il C.E.D., cosa s’intende per privacy e sicurezza e quando è possibile invocare il diritto all’oblio.
La banca dati della polizia è prevista da una specifica normativa, in particolare dall’art. 8 della legge n. 121/1981. Le informazioni che vengono raccolte e conservate nel C.E.D. hanno riferimenti ben chiari.
Le informazioni ed i dati raccolti si riferiscono a notizie risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici ovvero risultanti da sentenze o provvedimenti dell’A. G. o da atti concernenti l’istruzione penale o da indagini di polizia. Possono essere raccolte anche informazioni e dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Unione europea e di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese. (per avere altre informazioni leggete qui)
Ovviamente il C.E.D. è fornito di un regolamento ed è sottoposto al controllo di una commissione tecnica e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Solo i soggetti autorizzati possono intervenire sul C.E.D. per correggere, cancellare, inserire e comunicare informazioni e dati relativi ai cittadini. È vietato aggiungere e raccogliere informazioni circa razza, culto, opinione politica […]
Chiaramente le informazioni contenute nelle banche dati della polizia coinvolgono i tre concetti fondamentali che interessano i cittadini, il primo è la privacy, il secondo è il diritto all’oblio ed il terzo è la sicurezza.
Il diritto all’oblio è la garanzia di “che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona”. (definizione tratta da qui)
Questo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla normativa eccezion fatta per quelle notizie la cui importanza faccia rinascere un nuovo interesse.