Le cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2015 potranno essere risolte pagando la sorte capitale (tributo o contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale (una somma stabilita su ciascuna cartella per l’attività di riscossione effettuata), senza sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. E’ un condono fiscale a tutti gli effetti che permette l’incameramento dei debiti da parte del Fisco e un notevole risparmio del contribuente su quanto ancora dovuto.
Il condono fiscale 2017 riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche, società, imprese, professionisti) che hanno ricevuto una cartella di pagamento tra il 2000 e il 2015 o che hanno una rateazione già in corso presso il Fisco, purché in regola con il versamento delle rate con scadenza al 31 dicembre 2016.
Precisazioni necessarie: la domanda di rottamazione 2017 va presentata anche nel caso in cui l’importo già versato copre il debito ricalcolato da Equitalia secondo le condizioni del condono. Ma, in questo caso, poi il contribuente ovviamente non dovrà versare più nulla.
Per le somme in più già versate, invece, non c’è alcuna possibilità di richiedere il rimborso di sanzioni e/o interessi.
Entro il 23 gennaio 2017 va presentata un’istanza ad Equitalia secondo un modulo, specificando la modalità di pagamento prescelta: se in un’unica soluzione o a rate. Equitalia, preso atto della volontà del debitore di usufruire del condono, entro il 24 aprile 2017 provvederà a calcolare l’importo dovuto e a comunicarlo al contribuente. Darà conto anche, qualora non fosse stato preferito il pagamento una tantum, del numero di rate con le relative scadenze entro cui pagare.
Nota negativa: il numero di rate non può essere superiore a quattro, per cui la dilazione del pagamento non permette al debitore di “respirare”, soprattutto se il debito risulta ingente.
Il contribuente dovrà rispettare le scadenze così come accordategli. La presentazione dell’istanza vale come espressa manifestazione di volontà con la conseguenza che, se il debitore non paga entro le scadenze fissate, la sanatoria decade e il residuo non può più essere rateizzato. Quindi, se il debitore ha già pattuito e ha già in corso una rateizzazione del suo debito con dilazioni piuttosto lunghe, è preferibile non aderire al condono e mantenere il piano di rientro già in itinere.
Inoltre, la presentazione della domanda comporta il venir meno da parte di Equitalia del potere di iscrivere ipoteche o fermi. Tuttavia, restano salve le misure cautelari o esecutive già disposte.