Quante volte sentiamo dire: “Questo lavoro è stressante..!! Non ne posso più!!” Il mobbing sul lavoro è causato dallo stress?
Nella nostra società è una frase piuttosto ricorrente MA, attenzione! Si tratta solamente di una “normale” condizione di stress o è qualcosa di più?
La Costituzione della Repubblica Italiana e la Giurisprudenza tutelano il lavoratore.
–Art.32 della Costituzione Italiana :“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ….”
–Art.2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
E’ descritto come comportamento voluto, premeditato, frequente e, con azioni in crescendo, verso un lavoratore (vittima) per isolarlo e portarlo a presentare le dimissioni, danneggiandolo psico-fisicamente.
Le cause del mobbing possono derivare da problematiche interne, crisi dell’ambiente di lavoro, motivazioni personali, rifiuti di richieste personali da parte di colleghi ma anche possono derivare da contesti sociali differenti (pensiamo agli ambienti scolastici e familiari).
L’elemento fondamentale per parlare di mobbing è che le azioni vessatorie avvengano con frequenza e ripetutamente nel tempo, andando a ledere la dignità personale e professionale della vittima. La PLURALITà delle azioni è elemento CHIAVE.
Il mobbing sul lavoro si può distinguere in -verticale (operato dal datore di lavoro -> bossing), -orizzontale (operato da colleghi) – low mobbing (operato dal basso -> evento raro).
Ciò che viene chiesto alla vittima di mobbing secondo la giurisprudenza, è di DIMOSTRARE che effettivamente si tratti di mobbing e non semplice de-mansionamento o “stress” da lavoro. La Cassazione chiarisce in SETTE PUNTI le prove che deve fornire la vittima.
1-l’ambiente in cui si verificano gli atti vessatori, le persecuzioni, i danneggiamenti, è quello lavorativo
2-la durata è dilatata nel tempo;
3-la frequenza è elevata;
4-sussistono veri e propri attacchi allo scopo di isolare, de-mansionare, minacciare la vittima;
5-inferiorità della vittima rispetto a chi “fa mobbing”;
6-fasi del mobbing in evoluzione e concatenate tra loro;
7-presenza di un disegno premeditato e persecutorio;
I danni che possono essere riconosciuti sono sia patrimoniali che non: grazie al medico legale ed alle presunzioni rilevate dal giudice date le conseguenze del danno riportate dalla vittima è possibile stabilire il nesso di causalità tra le azioni “mobbizzanti” e le lesioni psico-fisiche della vittima.