Separazione: Si possono modificare i rapporti patrimoniali tra coniugi?

La fase di separazione tra i coniugi richiede delicatezza ed attenzione per garantire tranquillità e serenità sia nel breve che lungo termine. In particolare nell’accordo di separazione (trattasi quindi di separazione consensuale) è possibile considerare i rapporti patrimoniali che riguardano la coppia.

Rapporti patrimoniali: sono tutti uguali?

Benché non siano contenuti “essenziali” in un primissimo approccio di stesura della separazione, i rapporti patrimoniali (considerati contenuto “eventuale”) sono regolati dalla giurisprudenza e quindi da normative di riferimento.

Tali rapporti patrimoniali vanno oltre il contenuto tipico, essenziale dell’accordo di separazione e ciò incide su due questioni che di seguito analizziamo.

Rapporti patrimoniali: quali punti considerare?

Innanzitutto, occorre interrogarsi sulla validità degli accordi patrimoniali, stipulati in occasione della separazione, e la possibilità che essi vengano modificati in sede di procedimento di divorzio e/o di procedimento (secondo l’articolo 710 c.p.c denominato “Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione fra coniugi).

La seconda questione da trattare concerne il collegamento tra i rapporti patrimoniali e l’assegno di divorzio (nella fase di scioglimento degli effetti civili del matrimonio).

Su entrambi i punti si è pronunciata la Cassazione con sentenza del 19 agosto 2015 n. 16909. L’accordo di separazione è caratterizzato principalmente da rapporti patrimoniali tipici (inerenti al matrimonio ed alla vita coniugale in senso stretto), che normalmente vanno ad integrare l’accordo, ed occasionalmente da rapporti patrimoniali atipici (rapporti economici che non riguardano il matrimonio e gli aspetti ad esso collegati, ma rapporti di altro genere che i coniugi desiderano cessare).

I rapporti patrimoniali atipici sono comunque validi, benché non riguardino accordi strettamente connessi alla separazione consensuale.

La differenza sostanziale tra i rapporti tipici ed atipici è il contenuto: infatti questi ultimi, avendo natura giuridica differente, sono considerati autonomi (nonostante siano contenuti nell’unico atto di separazione), e non verranno trattati allo stesso modo dei rapporti tipici; verranno comunque discussi nel momento della separazione stessa.

Quindi, se uno dei due coniugi intende modificare i rapporti patrimoniali atipici, non può chiederne la modifica secondo l’art. 710 c.p. o secondo l’art. 9 legge sul divorzio, perché i rapporti tra le parti sono regolati da differenti normative.

Rapporti patrimoniali atipici: un esempio…

…la dichiarazione dei coniugi di vendere la casa con la disposizione per cui il ricavato vada solo alla moglie.

In questo caso, il giudice non può trattare la dichiarazione attenendosi all’articolo 710 c.p. che riguarda la legge sul divorzio; potrà solo tenerne conto per la sua decisione circa la possibilità di concedere l’assegno divorzile.

I contratti atipici, in sostanza, possono influenzare la decisione del giudice di merito in sede di divorzio circa la concessione dell’assegno divorzile, dopo un’accurata analisi dell’unico atto di separazione contenente entrambi.

Non esistono elenchi tassativi in merito alle condizioni tipiche ed atipiche da inserire nel patto di separazione. E’ il giudice a dover disciplinare le condizioni proposte attenendosi alle normative .

La sentenza della Cassazione del 2015 ha avuto gran seguito

Riassumendone le novità, da una parte si afferma il principio per cui il giudice, distinguendo la natura del rapporto patrimoniale (tipico / atipico), non debba fermarsi al dato formale, bensì indagare sulla funzione svolta dalle singole pattuizioni nell’economica complessiva dell’accordo voluto dalle parti. Dall’altra parte, il giudice, ai fini della decisione sull’assegno, deve tener conto anche del contenuto degli accordi “atipici”, che, pur essendo autonomi e non modificabili secondo art. 710 c.p.c., potrebbero fare venire meno il diritto all’assegno di divorzio.

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