Unione civile: tra ideologie e riforme

Esprimere i propri sentimenti verso chiunque. La libertà di scegliere il compagno di vita con l’unione civile. Senza giudizi. Si può? Oggi 5 Giugno 2016 entra in vigore la legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto.

Chi avrebbe mai pensato che in Italia si potesse giungere a questo traguardo, o inizio? Una legge che disciplina questo mondo così lontano e così vicino… pare invero! Eppure il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.118 del 21 maggio 2016) ci racconta la direzione tracciata non da ideologie politiche, prese di posizione, monologhi di partiti politici, saggezze ridotte in pillole ma dalla giurisprudenza.

Avvocati e Giudici si sono dovuti rimboccare le maniche ogni volta che due persone sentimentalmente unite dello stesso sesso o, persone che convivono di fatto si presentano con richieste specifiche. E la giurisprudenza è chiamata a dare una risposta sia essa precoce o tardiva. Questa legge, osservando il dietro le quinte, dà voce agli sforzi delle aule di giustizia, del lavoro degli avvocati e della necessità di una rotta. Più che commentare giusto o sbagliato, aspetto sostanzialmente relativo, il significato che dovrebbe permeare questa legge dal sapore di riforma storica è la presa di coscienza di una realtà.


Unione civile: una rivoluzione sociale

Rivoluzione sociale, ribaltamento e perdita del valore della tradizionale “Famiglia”? Non esiste, ora, la risposta corretta a queste domande, benché sia doveroso prenderle in considerazione!

Arriviamo al 5 Giugno! Con così tanti atteggiamenti diversi è bene predisporsi ai cambiamenti ed alle novità.

Unione civile per le coppie dello stesso sesso:

la volontà di essere uniti civilmente viene sigillata davanti ad un ufficiale di stato e due testimoni, senza pubblicazioni e formule particolari. Verrà compilato un certificato che sarà trasmesso all’archivio di stato civile. I tre elementi che costituiscono il certificato sono:

  • Dati anagrafici della coppia e dei testimoni
  • Scelta del regime patrimoniale
  • Scelta della residenza

I partner hanno diritti che possono dirsi equivalenti a quelli della tradizionale coppia unita nel matrimonio, ad esempio, in caso di malattia, di ricovero, di morte; così come sono tenuti ad adempiere ai doveri morali ed economici che scaturiscono dalla relazione.

Anche per loro però il sentimento può finire e… c’è un’agevolazione in più! È sufficiente la comunicazione all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere l’unione e, tempo tre mesi il divorzio è completo.

Unione civile per le convivenze di fatto (coppie etero e omo–sessuali):

formalizzare la convivenza significa presentare attraverso il modello di dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafico del Comune scelto per stabilire la propria residenza. La voce principe che deve essere riportata è “Convivenza per vincoli affettivi”.


La lecita domanda è: “qual è il ruolo dell’Avvocato?”

L’importantissima novità della legge 76/2016 è costituita dai contratti di convivenza! È un’opportunità data ai conviventi di fatto registrati all’anagrafe di regolare i rapporti patrimoniali e gli aspetti economici. In questi contratti si stabilisce il luogo di residenza, le modalità con cui si sceglie di affrontare l’aspetto di natura strettamente economico della vita di coppia (le divisioni delle spese), il regime patrimoniale scelto.

Il rito del contratto di convivenza e l’assistenza dell’Avvocato

  • Scrittura privata o atto pubblico del contratto di convivenza e degli eventuali accordi di modifica o risoluzione;
  • Attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico autenticata con sottoscrizione dall’Avvocato;
  • Firma delle parti
  • Trasmissione della copia al comune di residenza dei conviventi entro dieci giorni per completare l’iscrizione.

Con questo sistema si garantisce la verifica da parte di terzi la corretta formalizzazione del contratto di convivenza e gli effetti prodotti dallo stesso.

Il contratto è possibile modificarlo e risolverlo con l’assistenza legale di modo che non vi siano errori nella correttezza delle modifiche e nella notifica all’altro contraente in caso di recesso unilaterale.

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