Sanatoria Equitalia: rateizzazioni

Che sia un tentativo di ausilio, una mano tesa, un miglioramento del rapporto tra ente di riscossione e contribuente? Molte opzioni sono possibili. Certamente e in merito alla sanatoria Equitalia. Il nuovo programma di rateizzazione previsto per coloro che ne sono stati cancellati, può portare nuove modifiche sostanziali alla prassi odierna.

Il decreto legge sulla sanatoria sulle rateazioni con Equitalia, il soprannominato Decreto Legge Enti locali,  accorre in ausilio  ai contribuenti. I quali avendo saltato il pagamento di cinque rate anche non consecutive. Ed essendo così decaduti dal beneficio di rateizzazione, possono richiedere l’ammissione alla stessa senza dover versare l’arretrato.

Attualmente, infatti, il contribuente che vuole essere ri-ammesso al programma di rateizzazione. Al momento della richiesta all’ente di riscossione, deve aver saldato il versamento arretrato (o almeno le cinque rate che condannano al beneficio di rateazione).


La sanatoria Equitalia

Con la sanatoria prevista dal Decreto Legge, chi non ha modo di pagare l’arretrato può presentare, mediante istanza, la domanda di ri-ammissione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Quindi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono ammessi sia in contribuenti decaduti prima del 22 Ottobre 2015. L’entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale, sia i successivi.

La nuova sanatoria prevede la possibilità di richiedere un massimo di 72 rate. Per casi gravi sino a 120 rate. Ma un’informazione altrettanto importante è che il nuovo programma di rateazione decade dopo due rate. Anche non consecutive, non pagate. La scadenza di pagamento di ogni rata corrisponde alla data in cui l’istanza di richiesta di ri-ammissione viene accolta.

Per quanto riguarda tempi e modalità, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 160/2016 di conversione del Decreto Enti locali, è avvenuta il 20 Agosto 2016. Pone il termine di 60 giorni, quindi al 20 Ottobre 2016, entro il quale, i contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di riammissione. I contribuenti che presentano la domanda, decaduti dal beneficio di rateazione entro il 30 Giugno 2016, possono utilizzare il modello RR1. Disponibile sul sito di Equitalia o agli sportelli. Dopo il 20 Ottobre 2016 chi presenterà la domanda dovrà necessariamente pagare in toto le rate scadute per poter essere riammesso.

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