Quando arriva una cartella di pagamento da Agenzia Entrate Riscossione un senso di insicurezza s’infiltra tra le mura domestiche. Purtroppo l’eventualità di un pignoramento della casa è in cima alla lista dei pensieri e delle soluzioni che il contribuente debitore cerca di ordinare e trovare. Soluzioni che molto spesso subiscono le conseguenze del “fai-da-te”. Infatti, se da un lato è necessario muoversi compiendo giusti e ragionati passaggi, dall’altro è bene conoscere quando e se Agenzia Entrate Riscossione può procedere al pignoramento della casa.
Il pignoramento della casa è un’azione che vede la propria realizzazione a seguito del verificarsi di determinate condizioni e requisiti sia da parte dei beni e delle circostanze del contribuente debitore, sia da parte di Agenzia Entrate Riscossione.
Pignoramento della casa: le condizioni per il sì e l’iter procedurale
Affinché sia possibile per Agenzia Entrate Riscossione procedere al pignoramento, il contribuente debitore deve avere più di un immobile di proprietà e, il valore raggiunto sommando tutti gli immobili è equivalente o maggiore di 120mila €. Il debito della cartella di pagamento è uguale o maggiore di 120mila €.
Verificate tutte queste condizioni, Agenzia Entrate Riscossione invia il preavviso di ipoteca sull’immobile e, trascorsi almeno 30 giorni procede all’iscrizione dell’ipoteca sullo stesso. Lasciati passare almeno altri sei mesi, l’ente creditore sopra citato può procedere all’avvio del pignoramento.
Pignoramento della casa: le condizioni per il no
Ove si realizzi anche una sola delle seguenti ipotesi, l’immobile non può essere oggetto di pignoramento:
- Il debito della cartella è inferiore a 120mila €;
- Il contribuente debitore ha un unico immobile che può essere categorizzato in una delle seguenti classi: è adibito ad abitazione uso civile, è residenza del debitore, risulta accatastato come abitazione civile, non è di categoria A/8 e A/9;
- Il valore dell’immobile o degli immobili (se il debitore ne ha più d’uno) non supera i 120mila €;
- Il debitore presenta richiesta di rateazione precedentemente all’iscrizione dell’ipoteca o dell’avvio del pignoramento;
- Il preavviso di ipoteca non è stato ricevuto entro i trenta giorni;
- Non sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
E’ opportuno ricordare che anche per l’ipoteca devono verificarsi le condizioni importanti citate per il pignoramento: l’importo del debito, le comunicazioni di notificazione mediante raccomandata A/R, i tempi corretti di notificazione e procedurali (30 giorni minimi tra il preavviso di ipoteca e l’iscrizione; 6 mesi minimi tra l’iscrizione ed il pignoramento).
L’ipoteca è una garanzia per il creditore.
Un immobile con ipoteca può essere venduto. L’acquirente deve essere attento ed effettuare le verifiche catastali necessarie perché, se non vi è nessuna richiesta diretta di colmare il debito del vecchio proprietario, vi è la possibilità che Agenzia Entrate Riscossione possa comunque procedere al pignoramento.