Per molto tempo il matrimonio è stato, ed in parte è considerato ancora oggi, una garanzia, una sorta di assicurazione per la vita, economicamente parlando, in favore del coniuge “più debole”. Tutto ciò grazie all’assegno di mantenimento. Oggi però sembra che lo scenario stia cambiando radicalmente, per questo ci faremo aiutare dall’Avvocato Antonio Ruggiero al fine di comprendere i risvolti di quella che per molti è una vera e propria “rivoluzione giurisprudenziale”.
Ci può presentare la novità contenuta nella Sentenza della Cassazione n. 11504 depositata il 10 Maggio 2017?
Certamente! Ciò che mi preme sottolineare è che questa “rivoluzione”, come viene definita da molti, è una riscoperta del significato vero dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole. Alla base di questo “diritto” vi è uno spirito di assistenza verso il coniuge che, effettivamente, da solo non riesce ad occuparsi ,quanto meno di se stesso, in piena autonomia. Provando a leggere in questo modo l’assegno di mantenimento è possibile osservare uno strumento di aiuto più che una sorta di “schiavitù” per il coniuge che deve versare il contributo. Il problema è che, nel corso degli anni, la vera essenza è andata perduta a favore di un comportamento errato da parte del richiedente l’assegno. La sentenza depositata il 10 Maggio dalla Cassazione cambia i criteri con cui viene assegnato il diritto al mantenimento: non è più il tenore di vita che accompagnava la vita coniugale bensì è la capacità di indipendenza e di autosufficienza economica (del richiedente).
Insomma Avvocato, una ventata di aria fresca, un’evoluzione al futuro od un passo affrettato?
Sicuramente è una frattura rispetto al passato ed una riforma del diritto di famiglia, o meglio una lettura diversa di orientamenti precedenti. Oggi come oggi il matrimonio è una scelta libera e responsabile e se due coniugi prendono atto della chiusura del loro rapporto, il filo economico che li lega risulta discutibile, per lo meno quando entrambi possono mantenere uno stile di vita pari o superiore a quello goduto durante il matrimonio.
È questo il messaggio della sentenza, il matrimonio non è un’assicurazione economica per uno dei due coniugi e non è possibile che risulti un vincolo fondato su questa considerazione a mio avviso poco lodevole. I criteri che stabiliscono la necessità, laddove sia indispensabile, dell’assegno di mantenimento tengono conto dell’evoluzione dell’individuo donna e uomo.
- Possibilità di redditi e/o di patrimonio mobiliare/immobiliare
- Possibilità e capacità effettive di lavoro personale
- Disponibilità di abitazione
Sono i punti che verranno esaminati per stabilire se effettivamente un soggetto è economicamente debole. Ed è proprio il soggetto richiedente a dover dimostrare l’impossibilità di auto-mantenersi e di non avere capacità per poterlo fare!
Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione verrà preso in considerazione Avvocato?
Il giudice del divorzio valuterà, per stabilire il diritto all’assegno di mantenimento, se il soggetto richiedente che non lavora è attivo o non dimostra interesse nel cercare un impiego.
Però è bene tenere presente fatti che dovranno trovare il giusto spazio ed essere attentamente valutati, ad esempio:
- In presenza di figli piccoli per il quale il soggetto richiedente deve pensare a spese ulteriori per occuparsi degli stessi, in che modalità verrà applicata la sentenza?
- Donne che hanno svolto mansioni da casalinga per motivi organizzati come potranno collocarsi in ambito lavorativo?
Chiaramente ogni situazione verrà analizzata ed esaminata per tutelare i diritti e gli interessi di tutti, specie di fronte ai minori. La sentenza apre una porta nuova ed è ovvio che bisognerà aspettarsi ed affrontare ciò che solitamente le rivoluzioni comportano.
Grazie mille Avvocato Ruggiero!
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