REVOCATORIA ORDINARIA E DOLO SPECIFICO: la svolta delle Sezioni Unite

REVOCATORIA ORDINARIA E DOLO SPECIFICO: la svolta delle Sezioni Unite

⚖️ Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite della Cassazione hanno messo fine a un lungo dibattito: che tipo di dolo è necessario affinché un atto dispositivo compiuto prima della nascita di un credito possa essere revocato?

📍 La risposta è chiara: serve il dolo specifico.
Non basta che il debitore abbia avuto una generica consapevolezza di poter arrecare danno in futuro. Occorre dimostrare un intento preciso e fraudolento, finalizzato a ledere un credito ancora non sorto.

📚 La Corte ribadisce così che:
🔹 La revocatoria ex art. 2901 c.c. tutela l’effettiva garanzia patrimoniale del creditore;
🔹 Non si tratta di un’azione oggettiva: serve un comportamento consapevolmente lesivo;
🔹 Nei contratti a titolo oneroso, anche il terzo acquirente deve essere a conoscenza dello scopo fraudolento.

📌 In sintesi?
Solo se l’atto è stato compiuto con la volontà di danneggiare un credito futuro, la revocatoria può operare. Non si può colpire la libertà negoziale solo a posteriori.

⚖️ Una decisione destinata a incidere profondamente su:
✔️ Prassi giudiziaria
✔️ Tutela del credito
✔️ Affidamento nei rapporti economici

📎 Una svolta che segna un punto fermo nell’equilibrio tra libertà patrimoniale e tutela dei creditori.

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