La querela: cos’è ed a cosa serve?

“La querela è un atto negoziabile di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi” (Cass. n. 46282/2013)

Cos’è la querela

La querela è un atto mediante il quale una persona offesa od il suo legale può manifestare la propria volontà di perseguire il fatto di reato di cui è stata vittima, chiedendo di procedere penalmente contro l’autore del reato del delitto, reato per il quale non è prevista la procedibilità d’ufficio.

La querela rappresenta quindi uno strumento mediante il quale una persona vittima può direttamente manifestare la volontà di agire contro l’autore del reato.

Chi può presentare querela

Il diritto di querela, secondo l’articolo 120 c.p., può essere esercitato da chiunque abbia subito un’offesa da un reato non perseguibile d’ufficio o dietro richiesta od istanza. Il diritto di querela di solito viene esercitato direttamente dalla vittima del reato. Esistono però casi in cui a nome della vittima eserciti un terzo, che può essere:

  • Un procuratore speciale (secondo l’articolo 336 c.p.p.);
  • La famiglia della vittima, in casi particolari, ad esempio il decesso della vittima;
  • Dai genitori, tutori o curatori di minori di 14 anni od interdetti per infermità mentale.

Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati, il diritto di querela può essere esercitato direttamente da loro, oppure dal genitore, tutore o curatore, anche davanti all’omessa volontà delle vittime stesse. Di norma però, salvo casi particolari, sono le vittime stesse a querelare l’autore del reato.

La persona offesa, una volta consegnata la querela, ha il diritto, in ogni momento, di rinunciarvi, firmando una dichiarazione scritta. Questa operazione prende il nome di “remissione di querela”.

Differenza tra denuncia e querela

Spesso “querela” e “denuncia” sono parole usate come sinonimi. In realtà persistono alcune differenze che le distinguono: la querela deve essere obbligatoriamente presentata a qualsiasi autorità competente (pubblico ministero od ufficiale di polizia giudiziaria) dalla persona offesa e questa ultima, deve dimostrare necessariamente la volontà di voler querelare l’autore del reato non perseguibile d’ufficio. La denuncia, invece, può essere presentata da chiunque venga a conoscenza di un reato commesso perseguibile d’ufficio (art. 330 c.p.); non è obbligatorio presentarla, salvo per alcuni casi per i quali diventa un dovere sporgere denuncia e, contrariamente, il soggetto che omette la denuncia, verrebbe punito penalmente (secondo l’articolo 364 c.p.).

Cosa deve contenere la querela

La dichiarazione di querela deve contenere tre elementi essenziali:

  • La notizia di reato, cioè la descrizione dettagliata dei fatti, con notizie sull’autore del reato e sulle eventuali prove;
  • La manifestazione di volontà a procedere penalmente contro il reato, che deve essere espressa in mondo inequivocabile all’atto;
  • La sottoscrizione del querelante (firma).

Presentazione della querela e termini

La querela deve essere presentata alle autorità competenti e può essere presentata sia in forma orale (sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale ed a farlo sottoscrivere dalla parte), che in forma scritta. La querela può essere presentata dal soggetto vittima, ed in quel caso l’autorità che la riceve dovrà attestare la data ed il luogo della presentazione, dovrà provvedere all’identificazione del soggetto ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero. L’atto però può essere presentato anche tramite un soggetto terzo o spedito tramite raccomandata, previa autentica della firma. La firma viene considerata valida anche in caso essa fosse del difensore, purché la volontà della nomina del difensore sia evincibile da altre dichiarazioni presenti nell’atto.

La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal momento in cui la persona offesa ha subito il reato. Sono previsti invece 6 mesi per determinati reati, tra cui la violenza sessuale e lo stalking.

Quando si estingue il diritto di querela

Il diritto di querela si estingue in caso di:

  • Rinuncia preventiva a presentare querela;
  • Decadenza dei termini per presentare querela;
  • Morte della vittima prima di presentare la querela. Se però il decesso dovesse avvenire dopo che l’atto è stato promosso, il reato non si estingue; si potrà quindi procedere contro l’autore del reato, tramite i suoi eredi;
  • Rinuncia al diritto di querela fatta dopo che la stessa è stata presentata (remissione della querela).
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