Mansioni inferiori nel pubblico impiego: quando sono illegittime? Lo chiarisce la Cassazione
đ Ordinanza n. 12128 dellâ8 maggio 2025
La Cassazione ha confermato la condanna di una ASL al risarcimento di unâinfermiera adibita in modo sistematico a mansioni inferiori, normalmente svolte dagli OSS. Il danno? Alla dignitĂ professionale e allâimmagine lavorativa, risarcito in via equitativa nella misura del 6% della retribuzione.
âśď¸ Cosa ha rilevato la Corte?
⢠Le attività inferiori duravano a lungo e occupavano gran parte della giornata lavorativa.
⢠I compiti erano manuali e ripetitivi, incompatibili con il profilo professionale e intellettuale dellâinfermiere.
⢠Il demansionamento avveniva davanti ai pazienti, aggravando lâumiliazione.
âď¸ La Suprema Corte chiarisce:
Lâinfermiere può occasionalmente supplire a carenze nella struttura (art. 49 Codice Deontologico), ma non può essere adibito stabilmente a mansioni inferiori. Ă illegittimo quando:
⢠Manca una reale esigenza organizzativa o di sicurezza;
⢠Il ricorso è programmato e non episodico;
⢠La richiesta svilisce la coerenza tra mansioni e inquadramento (art. 52 D.Lgs. 165/2001).
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Il principio: il lavoratore pubblico ha diritto al rispetto della propria professionalità . In caso contrario, è legittimo chiedere un risarcimento del danno.
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