Mansioni inferiori nel pubblico impiego: quando sono illegittime? Lo chiarisce la Cassazione

Mansioni inferiori nel pubblico impiego: quando sono illegittime? Lo chiarisce la Cassazione
📌 Ordinanza n. 12128 dell’8 maggio 2025
La Cassazione ha confermato la condanna di una ASL al risarcimento di un’infermiera adibita in modo sistematico a mansioni inferiori, normalmente svolte dagli OSS. Il danno? Alla dignità professionale e all’immagine lavorativa, risarcito in via equitativa nella misura del 6% della retribuzione.
▶️ Cosa ha rilevato la Corte?
• Le attività inferiori duravano a lungo e occupavano gran parte della giornata lavorativa.
• I compiti erano manuali e ripetitivi, incompatibili con il profilo professionale e intellettuale dell’infermiere.
• Il demansionamento avveniva davanti ai pazienti, aggravando l’umiliazione.
⚖️ La Suprema Corte chiarisce:
L’infermiere può occasionalmente supplire a carenze nella struttura (art. 49 Codice Deontologico), ma non può essere adibito stabilmente a mansioni inferiori. È illegittimo quando:
• Manca una reale esigenza organizzativa o di sicurezza;
• Il ricorso è programmato e non episodico;
• La richiesta svilisce la coerenza tra mansioni e inquadramento (art. 52 D.Lgs. 165/2001).
✅ Il principio: il lavoratore pubblico ha diritto al rispetto della propria professionalità. In caso contrario, è legittimo chiedere un risarcimento del danno.
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