La riabilitazione penale: cos’è?

Secondo l’articolo 178 c.p., la riabilitazione penale è uno strumento previsto dalla legislazione italiana che consente la cancellazione delle pene e degli effetti penali della condanna, comportando la cancellazione del reato dal casellario giudiziale.

Cos’è e chi può richiederla

La riabilitazione penale può essere richiesta da coloro che sono stati condannati in via definitiva e che dimostrano in seguito, durante l’esecuzione della pena, un sincero pentimento.

Per partecipare ai concorsi pubblici è richiesta una fedina penale pulita, ma, grazie all’istituto di  riabilitazione penale, anche coloro che hanno in passato subito una condanna possono avere una seconda possibilità di reinserirsi nella società e nel mondo lavorativo. La riabilitazione penale prevede l’annullamento del reato, come se il richiedente non lo avesse mai commesso; bisogna specificare però che questa non è valida per i concorsi pubblici di accesso alle forze armate e magistratura. Il condannato quindi, si riappropria delle capacità giuridiche temporaneamente perse a causa della condanna.

Secondo l’articolo 180 c.p., la riabilitazione penale può però essere revocata nei successivi 7 anni se il soggetto che ha commesso il reato dovesse commettere nuovamente un delitto per cui è prevista la reclusione non inferiore ai 2 anni oppure una pena superiore.

Quali condizioni persistono per ottenerla?

L’articolo 179 c.p. descrive dettagliatamente tutte le condizioni per richiedere legittimamente la riabilitazione penale:

  • Il soggetto deve mantenere costantemente una buona condotta;
  • Deve trascorre un determinato lasso di tempo dall’esecuzione della pena, che può essere di:
    1. 3 anni nella maggior parte dei casi;
    2. 8 anni nel caso in cui il condannato sia un recidivo;
    3. 10 anni nel caso in cui il condannato commetta reati abitualmente e con costanza.
  • Il richiedente deve avere volontariamente ridotto o eliminato le conseguenze dannose del reato, e deve avere riparato al danno tramite restituzioni o risarcimenti;
  • Le spese di giustizia devono essere state pagate;
  • Il soggetto non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza;

Se il richiedente non ha scontato la sua pena in carcere perché sospesa, il termine decorre dal giorno in cui la sentenza non è più modificabile, perché passata in giudicato.

Procedimento per la riabilitazione penale

Secondo l’articolo 683 c.p.p., la richiesta di riabilitazione penale deve essere presentata al Tribunale di sorveglianza del distretto di Corte d’Appello in cui il soggetto ha la residenza; può essere presentata o dal soggetto stesso o tramite l’assistenza di un avvocato.

Dopo la presentazione della domanda di riabilitazione penale, gli uffici prendono i documenti, avviano la procedura, se vi sono i presupposti, ed infine fissano un’udienza di trattazione. Alla fine, ci sarà un’ordinanza che può essere di rigetto, se il giudice respinge la richiesta, o di accoglimento, se il giudice decide di accogliere la richiesta e concedere la riabilitazione.  In seguito, la cancelleria del giudice annota la riabilitazione sul certificato penale.

Richiesta respinta

Se il provvedimento di rigetto diventa irrevocabile, il richiedente dovrà aspettare almeno il decorso di due anni per poter riproporre la domanda di riabilitazione penale.

Il richiedente inoltre deve dimostrare di aver in tutti i modi provato a risarcire il danno e, in caso non riesca, deve dare prova che ciò è avvenuto a causa di terzi e di fattori esterni alla sua volontà. Il danno deve essere risarcito anche se il danneggiato non si sia costituito nel processo penale.

I costi

La richiesta di riabilitazione penale non prevede alcuna spesa, salvo quella dello studio legale a cui il richiedente si rivolgerà. Inoltre il soggetto può avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello stato, cioè non sarà tenuto a pagare nulla nemmeno al legale, se egli rientra nei parametri fissi per ottenerlo.

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