Non possono essere adottati provvedimenti dell’ultra dodicenne senza che questi venga preso in considerazione.
La Giurisprudenza è ormai consolidata sul tema dell’ascolto del minore nell’ambito dei provvedimenti che lo riguardano se almeno dodicenne. In particolare l’art. 315 bis comma 3 c.c. stabilisce che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano sicuramente se abbia compiuto 12 anni, od anche di età inferiore ove si riscontrasse capacità di discernimento.
Nei procedimenti in materia familiare il Giudice deve tener conto di quanto su esposto pena vedersi tornare indietro la questione di merito dalla Suprema Corte per una riformulazione del giudizio.
Al minore ultradodicenne infatti è riconosciuta la capacità di discernimento quale oggetto di presunzione ex lege, pertanto l’ascolto del minore da parte del Giudice é un preciso obbligo che si estende al minore infradodicenne ove se ne riscontrasse capacità di maturità.
Ne consegue che il mancato ascolto del minore debba essere motivato per non incorrere in vizi nel corso del giudizio.