Nell’ambito sociale la procedura di divorzio è sicuramente presente in modo talvolta allarmante: quando due persone con figli divorziano, bisogna preventivamente stabilire quali saranno le spese ordinarie, cioè quelle che concernono l’assegno di mantenimento periodico, e quelle straordinarie, cioè le spese extra assegno. Questa decisione si basa su parametri stabiliti da Linee Guida fissate e decise da vari Tribunali Italiani; le Linee Guida sono state create per individuare una prassi condivisa, e, di conseguenza, limitare i conflitti tra le due parti. Innovativo è stato il coinvolgimento della Corte d’Appello di Milano, prevedendo così l’estensione delle Linee Guida anche a Giudici di primo grado.
Più precisamente, le spese ordinarie prevedono:
- Vitto
- Mensa scolastica
- Spesa di casa
- Medicinali da banco
- Abbigliamento
- Spese di cancelleria necessarie.
Esse devono essere corrisposte tramite assegno al genitore collocatario dei figli.
Le spese straordinarie, invece, vengono classificate tali nel momento in cui presentano uno dei seguenti requisiti:
- Occasionalità (temporale)
- Gravosità (quantitativo)
- Voluttuarietà (funzionale)
Queste devono essere pagate da ambedue i genitori, secondo un preventivo accordo che deve essere preso da entrambi i genitori in caso di figli minorenni; se i figli dovessero essere maggiorenni non economicamente sufficienti, la decisione spetta ad ambedue i genitori ed ai figli.
La distinzione più netta prevede la suddivisione tra spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate, e spese straordinarie che non devono essere preventivamente concordate. Ogni tipo di spesa può essere concordata preventivamente o no, in base al contenuto della spesa stessa. In ogni caso, tutte le spese richiedono una documentazione.
Spese straordinarie preventivamente concordate
- Spese mediche: cure presso strutture private, farmaci omeopatici, visite private,
- Spese scolastiche: tasse scolastiche di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, master, alloggio presso la sede universitaria,
- Spese extrascolastiche: corsi di lingue, di musica o sportivi, attività ricreative varie, baby sitter, viaggi studio o vacanze senza genitori, conseguimento della patente.
Spese straordinarie non preventivamente concordate
- Spese mediche: cure presso strutture pubbliche, farmaci prescritti dallo specialista, visite erogate da strutture pubbliche,
- Spese scolastiche: tasse scolastiche di istituti pubblici, gite scolastiche senza pernottamento, materiale scolastico sportivo ed informatico rientrante nella ordinaria programmazione scolastica, assicurazione, spese per mezzi di trasporto pubblico,
- Spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo, tempo prolungato pre o dopo scuola.
In caso di spesa straordinaria da concordare preventivamente, il genitore dovrà inviare una richiesta scritta riguardante la spesa da concordare all’altro genitore, che potrà esprimere entro 10 giorni dalla data della richiesta il suo dissenso. In caso di omessa risposta, il silenzio verrà inteso come consenso.
In caso invece di spesa già effettuata, il genitore anticipatario dovrà inviare all’altro genitore la documentazione che segnali la spesa effettuata, entro 30 giorni; il rimborso dovrà essere versato entro 15 giorni successivi alla richiesta.
In realtà informare preventivamente il genitore non affidatario, ai fini del rimborso, non è una regola così fiscale. Infatti, l’interesse del figlio deve essere più importante della previa condivisione delle spese.
Se il genitore affidatario dovesse sostenere una spesa necessaria, che richiederebbe il preventivo accordo, per il bene del figlio (in casi di emergenza), senza interpellare il genitore non affidatario, chiedendo in seguito il rimborso, la Corte di Cassazione approverebbe tale richiesta nella misura del 50%. La decisione deve basarsi sul primario bisogno dei figli, e deve avere determinati requisiti:
- Deve essere compatibile con i mezzi economici di cui i genitori dispongono;
- Deve corrispondere al solo interesse del figlio.
Giuridicamente, specie nelle coppie in cui vi è un’ elevata conflittualità, è consigliato seguire le Linee Guida ed attenersi ai parametri in esse dettati. Diversamente, è sempre consigliato guardare all’esclusivo benessere dei figli decidendo come genitori responsabili e desiderosi di tutelare i figli.
Esiste una misura fissa per l’assegno di mantenimento?
L’interesse del benessere primario del figlio ricade anche sulla determinazione del valore dell’assegno di mantenimento che i genitori dovranno versare per il costante mantenimento della prole (il mantenimento non cessa né al termine del vincolo matrimoniale, né alla fine della convivenza e né al raggiungimento della maggiore età del figlio). L’assegno di mantenimento non può essere determinato in misura “fissa”: i giudicanti devono infatti considerare numerosi parametri. Il più importante e, se si può definire così, scontato, è la condizione economica dei genitori, cioè le rispettive capacità di lavoro, le risorse economiche e le capacità reddituali. Bisogna però considerare anche il tenore di vita prima che la famiglia si disgregasse, tenendo conto delle quotidianità della famiglia. La misura monetaria dell’assegno di mantenimento viene stabilità dopo la comparazione della situazione patrimoniale di entrambi i genitori e dopo un’accurata analisi dello stile di vita abituale della famiglia.