Diritto di famiglia: Privacy e diritto di accesso ai dati reddituali

Il Consiglio di Stato mette il punto sulla lunga disputa tra tutela della privacy e diritto di accesso ai dati reddituali in tema di diritto di famiglia.

I dati patrimoniali e reddituali saranno disponibili per giusta causa.

 

Il Consiglio di Stato già con le sentenze 5345 e 5347 del 2019, in armonia con la precedente sentenza n. 2472/2014, dava un si senza limitazioni al diritto del coniuge in via di separazione/divorzio ad esercitare l’accesso, direttamente e senza alcuna previa autorizzazione del Giudice del processo civile, ai dati patrimoniali e reddituali dell’altro coniuge contenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria.

Il 25 settembre 2020 con sentenza n. 19, il Consiglio di Stato dirima ogni dubbio interpretativo in Adunanza Plenaria enunciando i principi di diritto in quattro punti fondamentali che da ora in avanti orienteranno la giurisprudenza di merito.

Le dichiarazioni, comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo.

Tale accesso  può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dalla previsione dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

Il diritto di accedere alla documentazione fiscale reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge messo in relazione con il diritto alla protezione dei dati personali fece esprimere il Consiglio di Stato con sentenza 2472/2014 nella sola forma della visione senza rilascio di copie. Ma adesso il collegio ha precisato che l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia.

I quattro principi di diritto enunciati sono i seguenti:

  1. «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990»;
  2. «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.»;
  3. «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
  4. «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».

Ancor di più in un campo come quello delle controversie di diritto di famiglia che sono un ambito – specifica il Consiglio di Stato – nel quale c’è un contemperamento al principio della parità delle armi in funzione di interessi prevalenti, che riguardano le posizioni più deboli nell’ambito familiare e soprattutto i figli minori (come da articoli 29 e 30 della Costituzione), l’esperibilità in controversie civilistiche dell’accesso difensivo ai documenti amministrativi non può essere ritenuto lesivo del diritto di difesa della parte controinteressata e quindi della parità di armi nel processo, avendo il controinteressato comunque a disposizione tutti gli strumenti procedimentali e processuali per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente l’accesso, nella pienezza delle garanzie giurisdizionali, con la conseguenza che non si riscontra alcuna violazione del principio della parità delle armi.

Di conseguenza il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza che limitava il diritto all’accesso affermando in modo esplicito l’obbligo per l’agenzia delle Entrate «di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche» della documentazione richiesta.

Deve, infine, essere rimarcato che l’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.

Per completezza, nella sentenza in rassegna si evidenzia, in ogni caso, che l’accesso non motivato o generico non può trovare ingresso.

Si osserva che l’interesse all’accesso deve essere “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, c. 1b legge 241/1990), intendendo che coloro che vantano un diritto soggettivo od un interesse legittimo o risultano titolari di aspettative di diritto hanno diritto ad ottenere l’accesso ai documenti amministrativi.

Pertanto, non meraviglierebbe se il Codice di procedura civile (modificato con DL 12/09/2014 n. 132 convertito dalla Legge 10/11/2017 n. 162, con particolare riferimento all’introduzione degli artt. 492-bis, 155-quater e 155-quinquies) nella parte dove ha consentito ai creditori di accedere all’Anagrafe Tributaria ed al Registro dei Rapporti Finanziari solo previa autorizzazione del Presidente del Tribunale quando sia in corso una procedura di recupero crediti, possa anch’essa venire aggiornata consentendo ai creditori l’accesso senza passare dal Tribunale in modo da consentirgli di agire a colpo sicuro.

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