Assegno di mantenimento figli: due episodi a confronto – Decisi rispettivamente dal Tribunale di Milano (sez. IX civ., ordinanza 11 marzo 2016, est. G. Buffone) e di Roma (sez. I civ., sentenza 8 aprile 2016, est. D. Galterio), portati come esempi di linee guida per la giurisprudenza in tema di Famiglia (specificamente separazione e divorzio): osserviamo i rispettivi inquadramenti.
Assegno di mantenimento figli a Milano
Il caso: due coniugi, dalla cui unione è nata una bimba, chiedono con istanza la trasformazione del rito divorzile da contenzioso a congiunto presentando condizioni condivise quali:
- affidamento esclusivo della bimba alla madre (il padre si riserva il potere di vigilanza ex. art. 337c.c.)
- mantenimento da parte del padre solo quando frequenta la figlia
Ricordiamo gli accordi di separazione consensuale:
- affidamento esclusivo della bambina
- frequentazione padre-figlia in modo ampio
La decisione: ciò che viene chiesto è incompatibile ed inammissibile sulla base della giurisprudenza in essere, inoltre si scontra con i Diritti del Fanciullo (quali il principio di bigenitorialità)
MA
Visto che con tali accordi l’istanza non può essere che rifiutata, tale valutazione potrà mutare unicamente SE:
- l’accordo sui tempi di frequentazione padre – figlia sarà riportato alle modalità indicate nella separazione consensuale;
- l’affido sarà condiviso;
- il padre verserà un assegno di mantenimento figli così come indicato nella separazione consensuale.
Sarà, quindi, presa (positivamente) in considerazione una forma di mantenimento diretta tenendo conto di adeguati tempi di frequentazione padre–figlia.
Assegno di mantenimento figli a Roma
Il caso: avanti al Tribunale di Roma si chiede la ri-definizione del mantenimento di due figli maggiorenni (ma senza indipendenza economica, che trascorrono il medesimo tempo con il padre e la madre).
Le richieste del padre:
- Cancellazione assegno mantenimento.
- Divisione a ½ delle spese straordinarie.
Le richieste della madre:
- Assegno di mantenimento figli di € 1.000,00 con spese straordinarie.
La decisione: riprendendo l’art. 337-ter comma IV “Provvedimenti riguardo ai figli” si enuncia la sentenza. L’orientamento di Roma però volge il suo sguardo al suddetto articolo dalla frase “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore
- le risorse economiche di entrambi i genitori
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Cosa dice l’ISTAT
L’assegno di mantenimento figli è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Alla luce di quanto sopra il Giudice stabilisce l’obbligo, per il padre, di versare € 500,00 mensili per le spese ordinarie mentre per quelle straordinarie il 50% delle stesse e chiarisce : “È invece regolando specificamente le spese straordinarie che si ritiene di poter attenuare il conflitto genitoriale, […]”.
La regolazione specifica prevede che i genitori concordino le differenti indicazioni fatte salve le urgenze per le quali si richiederà il rimborso.
Ma, a ben guardare l’articolo in esame nella sua interezza, esso suggerisce che il Giudice intervenga allorquando sia indispensabile allo scopo di far rispettare la proporzione tra oneri – risorse di entrambi i genitori e stabilire, quindi, l’assegno di mantenimento.
Anche la Cassazione (sent. n. 23411/2009) ricorda che “l’assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore”.
Quando i redditi sono differenti si applica la logica di assegnare un carico di mantenimento maggiore al genitore più abbiente. In questo modo si realizza un mantenimento “diretto” e non influenzato dal minuzioso e litigioso elenco di questioni che vanno necessariamente concordate.
La scelta del Tribunale di Roma è stata di applicare la seconda parte dell’art. 337 ter.
Avendo presentato queste due linee di pensiero, differenti e forse appartenenti a correnti alternative nell’approcciarsi alle normative, ci si domanda quali saranno i prossimi sviluppi, cercando di tutelare sempre e comunque i Minori.