La maggior parte delle famiglie in Italia vive con un animale domestico e sempre più frequentemente vi sono casi di separazione fra coniugi nei quali cani, gatti ed altri animali diventano oggetto del contendere. In caso di separazione, a chi va l’affidamento dell’animale domestico?
Orientamenti e casi per l’affidamento dell’animale domestico
Il quadro normativo in materia è assai lacunoso ma negli ultimi anni si sta assistendo ad una crescita dell’interesse della letteratura giuridica sui diritti degli animali e ad un’evoluzione legislativa e giurisprudenziale.
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto tutela giuridica del sentimento per l’animale domestico, essendo contraria all’idea di definire l’animale una “cosa” e volendogli riconoscere la qualità di “essere senziente”, secondo l’art.13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
In particolare, nell’ambito di procedimenti di separazione, la questione relativa all’animale da compagnia non trova una risposta univoca da parte dei giudici.
Nell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di provvedimenti temporanei in una causa di separazione, è stato disposto l’affidamento dell’animale domestico al marito. Infatti, è proprio il coniuge ad avere il maggior interesse materiale e affettivo verso l’animale domestico conteso, poiché risulta essere quello che maggiormente assicura il miglior habitat e le migliori cure all’animale. Nei confronti della coniuge, il giudice ha previsto la possibilità di vedere l’animale in momenti prestabiliti. Il Tribunale ha affermato che «il giudice della separazione può disporre, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e stabilire a favore dell’altro coniuge il diritto tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno».
Il Tribunale di Milano ha seguito una sorta di evoluzione. Dapprima, i giudici ritengono che la domanda di affidamento sia inammissibile, poiché, in caso di contrasto tra le parti, il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali né della relazione con gli stessi (Tribunale Milano – Ordinanza 2 Marzo 2011). Nel 2013, lo scenario cambia riconoscendo l’animale domestico come “essere senziente”, come anticipato all’inizio.
Cosa suggerisce il Codice Civile
E’ stato introdotto nel Codice Civile il “Titolo XIV-bis degli animali”, in particolare l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) suggerisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
Rilevanza dell’interesse del minore
La questione relativa agli animali da compagnia acquista un ruolo più significativo nella separazione tra i coniugi aventi prole. In questi casi si cerca di dare importanza all’interesse del minore, poiché privarlo della possibilità di continuare la frequentazione con l’animale domestico potrebbe causargli palesi disagi.
L’orientamento di Como e Roma
L’animale domestico rappresenta un costo e per questo motivo il Giudice, nel determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento per la famiglia, deve tenere conto dei costi sia ordinari sia straordinari dell’animale ponendoli a carico di entrambi al 50% oppure in base ai rispettivi redditi. Queste decisioni costituiscono l’orientamento dei Tribunali di Roma e Como, unitamente a suddividere il tempo da trascorrere con l’animale domestico tra i due ex-coniugi.
In conclusione
E’ legittimo l’inserimento dell’animale domestico negli accordi di separazione di condizioni riguardanti la permanenza presso l’uno o l’altro coniuge e, la suddivisione delle spese per il mantenimento dello stesso. In caso di contrasto tra i coniugi, la domanda di affidamento degli animali domestici risente dell’orientamento del tribunale. Teoricamente nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per la famiglia, il Tribunale dovrebbe considerare anche le spese necessarie per l’animale domestico.