Ciò vuol dire che pur mantenendo integra la capacità di intendere e di volere, il soggetto mostra fragilità tali che possono condurre alla decisione di affiancare alla persona stessa una figura di ausilio vincolata alle disposizioni del Giudice Tutelare.
Le condizioni del soggetto che abbisogna dell’amministratore di sostegno sono tali per cui vi è una condizione di salute tale da impedire alla persona di provvedere ai propri bisogni e necessità. Il fulcro su cui si innesta la figura dell’amministratore di sostegno è la tutela!
Il soggetto cui il grado di autonomia non è completo deve essere tutelato garantendo uno stile di vita quotidiano gratificante e limitato nella misura minore possibile. La regolamentazione dell’amministrazione di sostegno è presente nella legge 6 del 9 Gennaio 2004.
I soggetti, è bene ricordarlo e sottolinearlo, sono in grado di esprimere i propri bisogni sia al Giudice Tutelare che all’amministratore di sostegno (ed ovviamente alle persone vicine)! Questa è una condizione necessaria affinché si possa istruire davanti al Giudice la causa per l’assegnazione dell’amministratore di sostegno.
Alcuni esempi di soggetti che necessitano dell’amministratore di sostegno sono gli anziani, i disabili, persone con condizioni psicologiche che limitano l’autonomia nel gestire le abitudini quotidiane […].
Utile è riprendere quanto già detto inizialmente, contestualizzandolo nella definizione fornita dal codice civile per cui si fa riferimento a tutti quei soggetti che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
La decisione di presentare il ricorso al Giudice Tutelare ai fini dell’assegnazione di un amministratore di sostegno ad una persona può essere presa dalla persona stessa, dal coniuge (o convivente), dai parenti e dagli affini, dal personale dei Servizi Sociali o del Servizio Sanitario Nazionale, dal Pubblico Ministero, dal curatore o tutore.
Il Giudice tutelare sentito il soggetto beneficiario, se in accordo con le motivazioni contenute nel ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno a tutela del beneficiario, emana un decreto immediatamente esecutivo, designando l’amministratore di sostegno nel nome già figurante nel ricorso. La persona scelta può essere il coniuge/convivente, i parenti, gli affini o, diversamente, persone esterne. In questi ultimi casi la decisione del Giudice è motivata poiché si tratta di casi particolari.
L’amministratore di sostegno, giurando fedeltà al proprio incarico e dovendo tutelare il soggetto a lui affidato, ha il dovere di ascoltare e tenere conto dei bisogni, dei “desiderata” e delle aspirazioni del soggetto. Chiaramente deve spiegare il suo ruolo ed informare il beneficiario di ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione da compiere. Tra compiti e mansioni vi sono:
- la gestione adeguata del patrimonio;
- la stesura di una relazione periodica che descriva l’attività svolta e le condizioni del beneficiario anche in riferimento ai rapporti interpersonali;
- la discussione con il giudice circa: l’acquisto di beni, la riscossione dei capitali, l’accettazione di eredità…;
- l’amministratore può intervenire in ambiti più personali quindi consigliare (rapportandosi anche al Giudice) circa scelte sui rapporti familiari, su cure mediche (si pensi ad una separazione, alla scelta di residenza)
Se la persona non è in grado di gestire il proprio portafoglio il Giudice può attribuire all’amministratore poteri di rappresentanza esclusiva per tutelare il beneficiario. Il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione e la gestione del patrimonio nonché la copertura delle spese relative al beneficiario, passano nelle mani dell’amministratore.
Se tra beneficiario e amministratore vi è disaccordo ed il soggetto non collabora, l’amministratore informerà il Giudice Tutelare. Questa proposizione vale anche in caso il beneficiario si renda conto di scelte inopportune e dannose verso i propri interessi, perciò egli stesso o altri soggetti possono avanzare le proprie rimostranze al Giudice tutelare che provvederà al rispristino della garanzia di tutela nei confronti del soggetto con le azioni più idonee (è possibile la revoca dell’amministratore di sostegno ove quest’ultimo non tutela idoneamente il beneficiario).
L’amministratore di sostegno ha una durata di incarico temporanea nel caso le condizioni di salute del beneficiario migliorino e comunque può non superare i dieci anni (se l’amministratore è un coniuge/ convivente oppure ascendente o discendente, esso lo sarà per sempre).
L’amministrazione di sostegno comporta una stretta collaborazione tra Amministratore e Giudice. Si chiede una rendicontazione circa la gestione patrimoniale ed una relazione che riguarda l’andamento dell’assistenza al beneficiario.
L’amministratore di sostegno non ha diritto ad alcun compenso salvo eccezioni dovute alla presenza di patrimoni consistenti e complessità dell’incarico.
Per qualsiasi informazione sulla possibilità di chiedere, modificare o revocare la figura dell’amministratore di sostegno si rimanda alla sezione contatti.